Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Disposizioni finali).
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella
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dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
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, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi
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3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge
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disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
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del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni
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Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
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di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni
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, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente
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al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »; l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente
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disposizioni: a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello
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dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo